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Testamento nuncupativo di Lucia uxor Marino Foscolo
1362, 9 aprile. Venezia
Carta singola, mm. 230 x 300
Notarile, Testamenti, b. 915/II, not. Nicolò Rizzo, test. 30
Sprovvisto di invocazione, il testamento “nuncupativo” di Lucia (per molti aspetti affine all’attuale testamento “pubblico”) riporta una formula che, per quanto convenzionale, si rivela essenziale ai fini della sua esatta qualificazione («venire feci ad me presbiterum Nicolaum Sancti Angeli et notarium, ipsumque de meo presenti testamento [rogavi]»). Dopo una premessa ridotta al minimo («gravi corporis infirmitate tempta»), la nomina degli esecutori testamentari (il marito Marino Foscolo, la madre Simona e la sorella Agnesina), e tutta una serie di disposizioni legatarie in gran parte pro anima, per complessivi 141 ducati d’oro (11 lire di grossi e 31 ducati d’oro), la manifestazione di ultima volontà si chiude con l’indicazione dei testi presenti («presbiter Iohaninus e Iohaninus diaconus Sancti Mauricii») che ovviamente, dato il millesimo, non si sottoscrivono.
«In quattro modi in Venezia – osserva Marco Ferro – si può far testamento, cioè a viva voce, alla presenza del notajo e di due testimoni chiamati e pregati, e questo chiamasi testamento nuncupativo, poiché il testatore pronunzia la sua volontà, ed il notajo, presenti ed ascoltanti i testimonii, la scrive parola per parola, come la espresse il testatore ai testimonii, indi ne fa il rogito, ed i testimoni si sottoscrivono, con giuramento di taciturnità sopra quanto udirono della disposizione del testatore [...]». Mentre il Pedrinelli, più o meno sulla medesima lunghezza d’onda e quasi parafrasando il testo della partedel Maggior Consiglio del 5 dicembre 1474, che aveva cercato di mettere ordine alla materia, afferma che «Il testamento nuncupativo è quello che fa il testatore dettandolo al notajo alla presenza de’ testimoni [...]».
FR
Biblio.: Ferro 1847, p. 787; Pedrinelli 1768, I, pp. 127-129.