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Testamento autografo, trascritto a protocollo ad avvenuta pubblicazione, di Costanza Alberegno relicta Antonio Balbi
1348, 7 giugno. Venezia
Registro pergamenaceo, mm. 288 x 386
Notarile, Testamenti, b. 954, not. Giacomo prete a Santa Sofia, protocollo, c. 4r, test. 6
La lettura e la comprensione dell’arenga della disposizione testamentaria di Costanza, assunta in questo caso a titolo d’esempio, ancorché frutto palese della mediazione notarile, si rivela particolarmente illuminante al fine di aiutarci a comprendere come nell’animo dell’uomo medievale la costante sensazione dell’incombere dell’immancabile fine, per di più aggravata dall’ignoranza del quando e del come, fosse la componente fondamentale di una forma mentis adusa a ricorrere alla manifestazione di ultima volontà molto di più di quanto avvenga ai giorni nostri, nel mentre ci consente perfettamente di cogliere le modalità di trasmissione al notaio della medesima quando e se espressa in forma autografa:
Cum in arena mundi huius multi sint conflictus continui, et cuiusque corporis passus sequatur mors comes assidua per viam, deambulantium omnium exitus cadere est, set quando vel quomodo ignoramus, igitur cum ego Constancia relicta ser Antonii Balbo, de confinio Sancte Sophie, sim infirmitate oppressa, sana tamen mente integroque consilio, venire feci ad me infrascriptum notarium Iacobum, presbiterum Sancte Sophie, ipsumque rogavi ut hoc meum scriberet testamentum pariterque compleret, prout continetur et legitur in presenti cedula bombicina, de manu mea propria, sibi porecta clausa et bullata, presentibus testibus infrascriptis, cum clausulis et addicionibus consuetis.
Il notaio che riceve la cedola autografa, il più delle volte, e soprattutto almeno fin a tutto il XV secolo, ne redige il rogito non in terza persona bensì lasciando parlare il testatore in prima persona, ma rigorosamente in latino – non diversamente dalle clausole e aggiunte corroborative finali – mentre la manifestazione di volontà è quasi sempre in volgare, come si può ben rilevare da tutta una serie di testamenti trascritti a protocollo ad avvenuta pubblicazione.
Il secondo modo di far testamento – scrive il Ferro – è quello in scriptis, cioè con cedola scritta presentata dal testatore al notajo, alla presenza di due o tre testimoni. Questa cedola o è scritta per mano del testatore, o è scritta da altra mano. Quando il notajo riceve la cedola, deve interrogare il testatore se quella sia scritta da lui stesso, o da altri; se il testatore risponde di averla scritta di suo pugno, il notajo la suggella, e vi fa sopra il rogito, colla sottoscrizione dei testimonii a ciò chiamati e pregati.
FR
Biblio.: Ferro 1847, II, p. 787.
