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Il Maggior consiglio stabilisce che i medici possono esercitare solo dopo aver prestato giuramento alla Giustizia vecchia

1281, 29 aprile. Venezia.

Registro pergamenaceo, legatura in assi, 400 x 300 mm

Maggior consiglioComune, reg. 2, c. 101

Nel 1281 il Maggior consiglio stabilì che i medici potessero medicare ferite solo se avessero prestato giuramento alla Giustizia vecchia, pena il versamento di venticinque lire. Inoltre, per fare in modo che non vi fossero casi di morte violenta non registrati dai pubblici uffici ed evitare che il malato non fosse curato in modo adeguato, i medici dovevano denunciare il ferito ai Cinque anziani alla pace entro due giorni e, quando questi fosse in pericolo di morte, ai Signori di notte. Coloro che avevano svolto l’attività in modo abusivo erano tenuti a presentarsi ai Giustizieri, e giurare osservanza allo statuto, rinnovando tale giuramento ogni anno alla festa di san Michele. Questa legge fu aggiunta nel Capitolare, con l’obbligo di fornire agli Anziani alla pace i nomi di coloro che avevano prestato giuramento. Questi elenchi sono andati perduti, ma è possibile identificare nominativi di medici negli archivi delle Scuole grandi, dove essi, aggregati quali confratelli, si trovavano iscritti in elenchi dedicati. Un ulteriore controllo sulla professione si registrò nel 1321, quando venne emanata una legge che stabiliva che nessuno potesse esercitare se prima non fosse stato esaminato alla presenza del Priore e di due consiglieri del Collegio. Una legge del 27 maggio 1368 stabilì poi che tutti quelli che professavano la medicina e la chirurgia dovessero presentarsi almeno una volta al mese davanti a una apposita commissione per disputare sulla medicina, specialmente intorno ai casi dubbi, con le clausole della perdita dello stipendio e della sospensione dall’esercizio della professione per due anni se avessero superato le tre assenze non giustificate. Anche i medici, al pari delle altre arti, crearono una propria corporazione, che, probabilmente perché la medicina era considerata un’arte elevata, non assunse la denominazione di Scuola o Fraglia, come era d’uso a Venezia, ma quella di Collegio; inoltre a essi fu consentito di vestire come ai nobili. Prima venne istituito il Collegio dei medici da piaghe o cirologi (i chirurghi), sotto la protezione della Vergine e di san Marco, poi quello dei medici fisici, sotto la protezione dei santi Cosma e Damiano, entrambi con il compito di conferire il titolo di dottore e spesso in antagonismo tra loro. Erano retti da un Priore e da due Consiglieri. Ai barbieri era consentito l’esercizio della bassa chirurgia, e nel caso in cui dovessero medicare un ferito erano obbligati ad interpellare un medico iscritto al Collegio. Il Collegio ebbe dapprima varie sedi temporanee: nella chiesa di San Paternian, nel convento dei padri Carmelitani, nel convento di Santo Stefano e dei Frari e nella Scuola di San Teodoro, finché nel 1669 il Senato gli donò, nell’area di San Giacomo dell’Orio, un edificio che ne divenne nel 1671 la sede stabile, completa di teatro anatomico. 

TC

Maggior Consiglio, Comune, reg. 2, c. 101

 


Biblio.: Foucard 1859, pp. 19 e 21; Cecchetti 1883, p. 370; Stefanutti, 1956; Migliardi O’Riordan Colasanti 1979, pp. 80-83.

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