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I Provveditori sopra ospedali e luoghi pii
Sec. XVII
Provveditori sopra ospedali e luoghi pii, b. 1. Capitolare del Magistrato.
Nel 1561, in un momento particolarmente fluido per l’assetto istituzionale della Repubblica, il Senato diede vita alla magistratura dei Provveditori sopra ospedali e luoghi pii, composta da tre patrizi e chiamata a una funzione di vigilanza e superiore tutela pubblica appunto sui «luoghi pii» veneziani. Non era previsto che questi venissero gestiti direttamente dalla mano statale, ma l’organismo doveva evitare ogni forma di malversazione e cattiva amministrazione da parte delle congregazioni di governatori laici che presiedevano alle singole istituzioni.
Dal 1586 i Provveditori ricevettero pure un compito di supervisione e controllo in merito al riscatto di veneziani e sudditi veneti caduti in mano ottomana e barbaresca, che mantennero sino al 1797, facendo ricorso alla beneficenza pubblica e privata.
Nell’ultimo quarto del XVIII secolo, forse per la rilassatezza insorta nei controlli, i Provveditori furono colti di sorpresa dal grave sconcerto finanziario che colpì contemporaneamente i quattro Ospedali maggiori veneziani, e non poterono così impedirne la crisi e il ridimensionamento che ne conseguirono.
Quindi è che nell’anno 1561 deliberò il Senato la creazione di una magistratura, la quale fosse formata da tre rispettabili soggetti del suo corpo, col titolo di «sopra gli ospitali e luoghi pii di Venezia e del Dogado tutto». Incarichi di questi si decretarono la revisione de’ testamenti a vantaggio di detti luoghi pii rogati, l’esame degli ordini e relative costituzioni de’ medesimi, onde rintracciare se vengano fedelmente osservate, inquirire se a’ poveri si presti il dovuto servigio, e se le rendite vengano cristianamente impiegate, coll’obbligo di riferir il tutto al Senato. [...] Nel decorso degli anni nuove materie e nuove ispezioni furono adossate a’ tre Proveditori suddetti, materie però coerenti all’originario lor istituto. [...] nell’anno 1586 si delegò a’ medesimi la vigilanza nell’accudire al riscatto degli schiavi sudditi, ed anche stranieri (presi però mentre si ritrovavano al pubblico veneto servigio) passati in mano degl’infedeli.
AP
Biblio.: Tentori 1787, pp. 338-340; Pelizza 1997.
