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I doveri dell'ispettore. «Commissioni ed obblighi dell’inspettore» e «Osservazioni intorno alla custodia delle pitture pubbliche delle città della Terraferma»

[1773 exeunte]

bifoli cartacei

Inquisitori di Stato, b. 909

Dal punto di vista della storia della legislazione, appare significativo il fatto che, dopo l’istituzione della carica, sia stato Zanetti stesso a suggerire al Consiglio di dieci l’articolazione dei doveri dell’ispettore: un documento scritto di suo pugno stabilisce chiaramente in sei punti quali dovessero essere le commissioni e gli obblighi di questa nuova figura istituzionale. Prima di tutto «sarà obbligo dell’Inspettore l’incontro e la consegna dei quadri pubblici, descritti nel presentato catalogo». Sui dipinti catalogati e quindi sottoposti al controllo dello Stato l’ispettore «doverà invigilare che i quadri istessi non siano arbitrariamente levati o asportati dai propri luoghi». Per garantire questo egli «farà la visita generale ogni due mesi, riferendo tutte quelle novità, che trovasse essersi introdotte da chi averà in consegna i quadri medesimi». Nel caso ne trovasse in cattivo stato di conservazione «darà la notizia del preciso stato di essi, per quelle deliberazioni, che si crederanno più opportune». Se poi si decidesse per un restauro, sarà responsabilità dell’ispettore «che passino in mano di conosciuta persone abile e discreta; affine che ne segua appunto un utile ristauro, e non una dannosa alterazione». Se per motivi conservativi si dovesse invece decidere per una diversa collocazione dei dipinti a rischio, sarà sua precisa responsabilità «sopraintendere all’asporto, per assicurarsi che riposti siano in luogo ben custodito e sicuro». A Zanetti va infine il merito di aver avanzato proposte anche per la custodia delle pitture pubbliche delle città della terraferma, suggerendo la nomina di un ispettore da parte delle varie città, conformemente agli usi e alle costituzioni dei singoli luoghi. Gli ispettori locali avrebbero poi avuto nell’ispettore veneziano il punto di raccordo con la suprema magistratura degli Inquisitori di Stato.

SA

Inquisitori di Stato, b. 909    Inquisitori di Stato, b. 909    Inquisitori di Stato, b. 909 

 Inquisitori di Stato, b. 909    Inquisitori di Stato, b. 909

 


Biblio.: Condemi 1987, pp. 191-192; Piva 2014, p. 104

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